di Cav.Rag. Giuseppe Tosoni
Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, detto anche “bonus pubblicità” è stato introdotto dal 2018 per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali dall’art. 57-bis del decreto legge 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge 96 del 21 giugno 2017, e successive modificazioni.
Si tratta di un credito d’imposta nella misura del 75% (o 90% per le Pmi e le Start up) sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sullo stesso mezzo di informazione rispetto all’anno precedente.
Il predetto credito dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia con il codice tributo “6900”.
Si può promuovere e mettere in atto campagne pubblicitarie e di marketing da pagare esclusivamente con le merci che produce o commercializza l’azienda (Barter pubblicitario).
Tale baratto è perfettamente legale e disciplinato da una normativa che prevede una regolare emissione di fatture dello stesso importo da parte dell’azienda che cede le merci e di quella che fornisce la pubblicità con iscrizione in bilancio di ricavi, costi, crediti e debiti compensati.
I vantaggi dell’operazione sono molteplici:
– Promozione pubblicitaria – aumento esponenziale visibilità campagne pubblicitarie nuove
– Incremento del fatturato – miglioramento degli economics in bilancio
– Nessun utilizzo in liquidità – il Barter trading è un operazione a esborso di cassa nullo
– Rotazione di magazzino – alleggerimento scorte per merce invenduta o acquistata in eccesso.- – — Credito di imposta – si beneficia di un credito di imposta per il 2019 e 2020 pari al 75% – 90 % calcolato sugli investimenti pubblicitari incrementali.
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