di Gianluca Natale *
Come recita il proverbio, l’unione fa la forza; il contratto di rete interpreta perfettamente il famoso adagio. Istituito con la Legge 33/2009 art.3 comma 4-ter, il contratto di rete rappresenta una delle più importanti forme di aggregazione tra imprenditori, sia collettivi sia individuali, tramite il quale le imprese mettono in atto una forma di cooperazione strategica, con la quale si sviluppano sinergie, si condividono esperienze e conoscenze, indispensabili per fronteggiare le nuove sfide della globalizzazione, della flessibilità, dell’innovazione tecnologica e non da ultimo per contenere gli effetti della crisi economica.
La definizione del contratto di rete, chiarisce perfettamente lo scopo della aggregazione: “ Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.” (art.3 c.4-ter L 33/2009).
In sostanza le imprese, pur mantenendo la loro autonomia e la propria individualità, instaurano tra loro una collaborazione organizzata e duratura.
Le reti di impresa si differenziano da altre forme di aggregazione costituite dai consorzi e dalle associazioni temporanee d’impresa, per diversi motivi: innanzitutto il contratto di rete non deve necessariamente dotarsi di partita iva, e quindi non ha necessariamente una sua soggettività tributaria e giuridica; tale aspetto rende i contratti di rete meno onerosi rispetto ai consorzi.
Ulteriore aspetto distintivo rispetto alle altre forme di aggregazione, è costituito dal fine perseguito dal contratto di rete, che viene realizzato tramite un programma comune duraturo, non limitato al compimento di un affare specifico, programma assente nei consorzi e nell’associazioni temporanee d’impresa.
In base alle esigenze delle aziende, i contratti di rete possono assumere diverse forme, passando gradualmente da forme più snelle e “leggere” a forme più “pesanti”. Infatti si può partire con la rete cd “contratto” senza fondo patrimoniale e senza organo comune a forme miste che prevedano entrambe le possibilità o solo una di esse, fino ad arrivare alla rete cd “soggetto” più strutturata e dotata di soggettività sia giuridica che tributaria, di una propria partita iva, di un fondo patrimoniale comune e dell’organo comune.
Il contratto di rete è un sorta di abito, creato su misura in base alle esigenze delle aziende retiste e modificabile nel tempo.
In concreto gli ambiti di applicazione sono amplissimi, qui di seguito si riportano esempi non esaustivi ma che servono a dare l’idea della possibilità di applicazione e di flessibilità dell’istituto in commento: condivisione di investimenti in tecnologie, condivisione di beni strumentali già esistenti all’interno delle aziende retiste, flessibilità della forza lavoro tramite lo strumento del distacco del personale dipendente, creazione di un gruppo di acquisto, creazione di un gruppo di lavoro per ricerca e sviluppo, suddivisone dei costi per fiere e manifestazioni pubblicitarie, creazione di un marchio comune, partecipazione congiunta a gare di appalto, agevolazioni in sede di accesso al credito, accreditamento cumulato in ambito sanitario e tante altre.
Merita un piccolo cenno il distacco del personale dipendente. Il distacco si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Gli elementi principali del distacco sono rappresentati pertanto dall’interesse al distacco e dalla sua temporaneità.
L’interesse al distacco non sempre è facile da dimostrare e rappresenta per tale motivo la causa principale di sanzioni da parte dell’ispettorato del lavoro.
Nell’ambito del contratto di rete, l’interesse dell’impresa a distaccare i lavoratori presso altre imprese della rete, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete e quindi non è necessario che venga esplicitato.
La vera sfida che dovranno vincere i nostri imprenditori sarà di tipo culturale, in quanto questo tipo di accordo presuppone la condivisione di conoscenze, fare rete significa condividere con gli altri imprenditori proprietari i medesimi valori, ovvero diventare una comunità di senso comune.
* Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Fermo
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