di Alessandro Carboni *
Per non perdere la detrazione del 19% (art. 15 DPR 917/86) sulle spese che ne danno diritto, dal 2020, i contribuenti dovranno effettuare il pagamento con mezzi tracciabili, lo prevede la Legge di Bilancio 2020.
Dal 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per Spese sanitarie, ad eccezione dei medicinali e dei dispositivi medici, nonché delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (possibile uso di contante), interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Questo è quanto previsto dall’articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come detto sopra, due sono le eccezioni: resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro.
La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1.
* Studio Carboni, dottori commercialisti
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