di Claudio Cannella *
Nell’attuale contesto economico sono stati introdotti nuovi strumenti per trasformare idee innovative in aziende.
Infatti con il Decreto (D.L. 179/2012) sulle Start Up Innovative si è voluta agevolare “la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico , la nuova imprenditorialità e l’occupazione creando le condizioni favorevoli alle imprese capaci di introdurre beni, servizi e modalità produttive innovative ad alto valore tecnologico”.
La Start Up innovativa è una fattispecie nuova nel panorama economico nazionale che permette la crescita di nuovi “talenti imprenditoriali” attraverso l’applicazione di nuove misure agevolative e deroghe rispetto alle strutture e alle caratteristiche delle imprese “tradizionali”
La società per assumere la qualifica di start up innovativa deve essere dotata di alcuni requisiti imposti dalla legge tra cui:
deve essere costituita da non più di 60 mesi;
deve essere residente in Italia;
Il totale della produzione annua non deve superare i 5 milioni;
non deve distribuire utili;
non deve avere quote o azioni del capitale sociale quotate su mercati regolamentati;
deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo , la produzione e la commercializzazioni di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Oltre ai requisiti sopraelencati , deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggior importo tra costo e valore totale della produzione della start-up;
Impiegare personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure in possesso di una laurea magistrale;
La start-up deve possedere la titolarità, la licenza o il deposito di un brevetto, marchio, modello, diritto d’autore relativo ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un nuovo software registrato, riguardante l’oggetto sociale o l’attività d’impresa.
Le start-up innovative per via della loro natura godono di particolari vantaggi economici e fiscali.
Tra i principali vantaggi vi è l’esonero dai diritti camerali e imposte di bollo, l’introduzione all’equity crowfunding, l’accesso gratuito e diretto al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo e la non assoggettabilità alle procedure concorsuali sottraendo così la start-up innovativa alla disciplina del fallimento con l’eccezione della crisi da sovraindebitamento.
La società per poter beneficiare dei vantaggi fiscali ed economici spettanti alle start-up innovative deve essere iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Inoltre gli ultimi interventi normativi, (Decreto MISE del 17 Febbraio 2016 ) hanno reso concreta la possibilità di costituire una start-up innovativa mediante la compilazione di un modello standard di atto costitutivo e validarlo con firma digitale direttamente on-line nel sito del Registro delle Imprese, senza la necessità di ricorrere ad un notaio.
*Dottore Commercialista
Revisore Legale
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