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Coronavirus, riconversione delle attività
per produrre mascherine e Dpi,
le indicazioni della Prefettura

COVID19 - Le aziende del territori potranno trasmette alla Prefettura la 'comunicazione' prevista dalla lettera d del Dpcm 22 marzo 2020, che consente le attività che sono funzionali alla continuità di servizi di pubblica utilità oltre che essere funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività

Il prefetto Vincenza Filippi

Aziende che scelgono di riconvertire la loro attività nella produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale? Ecco come fare e, soprattutto, come effettuare la comunicazione agli organi dello Stato.

“Dopo la nota diramata lunedì relativa a comunicazioni dell’Ufficio Territoriale del Governo circa le modalità di trasmissione delle ‘comunicazioni’ previste dalle lettere d e g e delle richieste di autorizzazione previste dalla lettera h del Dpcm 22 marzo 2020, da presentare al Prefetto territorialmente competente, a cui si rinvia, anche attraverso la lettura sul sito istituzionale della Prefettura di Fermo (www.prefettura.it/fermo), si richiama l’attenzione sul fatto che – si legge in una nota della prefettura stessa – le comunicazioni alle lettere d e g, e le richieste di autorizzazione di cui alla lettera h, dovranno pervenire alla Pec della Prefettura (protocollo.preffm@pec.interno.it) mediante debita compilazione dei modelli predisposti.
Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni pervenute senza l’utilizzo del modello predisposto, esse in ogni caso dovranno contenere gli elementi informativi utili per identificare le attività produttive, oltre che, naturalmente avere firma in calce autografa o digitale.

Ai fini di una maggiore informazione circa la riconversione delle attività aziendali finalizzate alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuali si riportano di seguito le specifiche norme previste nel Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”), che ne disciplinano, in deroga, i presupposti e le modalità.

Art. 15:
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza Covid-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto Superiore di Sanità un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto Superiore di Sanità nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Inail una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Inail ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’Inail, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti 4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

In relazione alla normativa richiamata, le aziende del territorio che intendano procedere alla riconversione della propria produzione in mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, ai fini del contenimento dal contagio Covid-19, come disciplinato dalla decretazione d’urgenza, potranno trasmette alla Prefettura la ‘comunicazione’ prevista dalla lettera d del Dpcm 22 marzo 2020, che consente le attività che sono funzionali alla continuità di servizi di pubblica utilità, con il rinvio alla lettera e dello stesso decreto, oltre che ad essere funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (codice Ateco 32.99.1 relativo alla fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza).
Aziende che si attiveranno, contestualmente, ad adempiere alle procedure previste nel Decreto Legge n. 18/2020 ‘Cura Italia’”.



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