di Alessandro Felicioni
Arrivano, invocati fino alla fine, i contributi a fondo perduto per imprese ed autonomi. Non sarà un helicopter money vero e proprio ma almeno stavolta i denari che arriveranno, speriamo in fretta, non saranno in prestito e non dovranno passare al certosino vaglio degli istituti bancari.
Il decreto Rilancio, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette sul tavolo la liquidità da troppo tempo agognata dalle piccole imprese e dagli autonomi. Peraltro, nell’ultima versione, vengono inclusi anche i titolari di reddito agrario.
Il contributo è per molti ma non per tutti. Dal punto di vista dei soggetti restano fuori, oltre a chi al 31 marzo 2020 aveva già cessato l’attività, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari. Fuori anche chi ha diritto ad una qualche indennità prevista dal Decreto Liquidità. Possono accedere invece gli enti associativi del terzo settore (compresi quelli religiosi) in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Potrà accedere chi ha dichiarato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro per il 2019 ed il contributo sarà proporzionato al volume di affari e al danno subito a causa del virus. Danno da quantificare confrontando il fatturato di aprile 2020 con quello di aprile 2019. Attenzione, però: il fatturato del mese scorso deve essere più basso di almeno il 33% rispetto a quello dell’aprile 2019; la riduzione di affari deve essere, insomma, almeno nell’ordine di un terzo. Una volta verificata quest’unica condizione di accesso, per assaporare il contributo spettante occorre verificare quale percentuale della perdita subìta, potrà essere risarcita, in funzione della propria fascia di ricavi. Tre fasce, tre percentuali. Fino a 400 mila euro di ricavi o compensi sarà erogato il 20% della riduzione di fatturato tra i due mesi di aprile, tra i 400 e un milione di euro, arriverà il 15% del calo e per volumi più alti (comunque non superiori a 5 milioni), il contributo viene fissato nel 10% del gap. Tormentato anche quest’ultimo passaggio giacché, nella versione circolata fino a qualche ora prima del Consiglio dei Ministri, scaglioni e percentuali erano diversi e più appetibili.
Esempio: piccola impresa calzaturiera con volume del 2019 di 3 milioni. Fatturato aprile 2019 pari ad euro 270 mila, fatturato 2020, ridotto a 70 mila euro. La perdita di fatturato, pari a 200 mila euro potrà essere risarcita per il suo 10% ossia per 20 mila euro.
Al di là dei calcoli, spetta un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società. A condizione, ovviamente, che siano rispettati i parametri relativi al volume di affari 2019 e all’entità del calo di fatturato tra i due mesi di aprile 2019 e 2020. Per chi ha iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2019 il contributo spetta comunque, anche in assenza del calo di fatturato.
Il contributo ottenuto non è tassato nei ai fini Ires/Irpef né ai fini Irap. L’erogazione è a cura dell’Agenzie delle Entrate e avverrà direttamente in conto corrente. La richiesta andrà inoltrata con apposita modulistica in via di approvazione, per via telematica tramite il vostro commercialista di fiducia (e chi altri?). Da quando sarà attiva la procedura telematica ci sono 60 giorni per inoltrare l’istanza. Non rileva ai fini dell’ottenimento del contributo, l’ordine cronologico di invio; in ogni caso nessuna domanda, ricorrendone i requisiti, rimarrà inevasa: non vi è uno stanziamento fisso dei fondi a disposizione.
Non si passa dalle banche ma l’intervento dell’Agenzia delle Entrate porta con sé una forte rigidità sul versante dei controlli e delle sanzioni in caso di abusi. Vivamente sconsigliato fare i furbi. Ci sono conseguenze amministrative e penali che non vale la pena dover affrontare.
Intanto occorre l’autocertificazione di regolarità antimafia che, se dovesse risultare falsa, comporta conseguenze penali non trascurabili (reclusione da due a sei anni).
È un contributo erogato dallo Stato, così come quelli più prettamente fiscali o come i crediti di imposta che vengono riconosciuti. Ciò comporta che l’Agenzia per i controlli può attingere a tutto l’arsenale a disposizione. Poteri di ispezione, verifica, audizione, questionari e tutto ciò che prevedono gli articoli 31 e seguenti del dpr 600/73. Anzi è previsto che l’Agenzia possa avvalersi anche dello scambio di dati con l’Inps al fine di verificare eventuali anomalie e incongruenze tra dati fiscali e contributivi.
Le sanzioni sono quelle previste per l’utilizzo di crediti di imposta inesistenti: dal 100% al 200% del contributo risultato non spettante. Si applicano, in caso di recupero delle somme, gli interessi del 4% dalla data di erogazione a quella di restituzione. Larghissimi anche i termini per l’accertamento di eventuali irregolarità: come per le fattispecie con potenziale rilevanza penale, l’Agenzia ha tempo fino all’8 anno successivo al 31 dicembre 2020. In caso di contenzioso si va in Commissione Tributaria.
La rigidità è ancor più evidente laddove viene richiamato, in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, l’articolo 316-ter c.p. che sanziona penalmente l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, con vista sul reato di truffa ai danni dello Stato”.
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