di Andrea De Santis
Il 28 giugno è scaduto il termine entro il quale le società a responsabilità limitata (costituite prima del 18 giugno 2019) dovevano nominare l’organo di controllo o il revisore. Nomina obbligatoria al verificarsi dei parametri previsti dall’art. 2477 comma 2 del codice civile, previo eventuale adeguamento dell’atto costitutivo e/o dello statuto sociale. Il 29 giugno scorso la commissione bilancio della camera approva un emendamento per il differimento di questo temine al 2022
Ma andiamo con ordine e ricostruiamo le fasi principali della vicenda. Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.lgs. 14/2019, e nello specifico l’articolo 379, entrato in vigore nel mese di marzo 2019, ha previsto la modifica dell’art. 2477 del codice civile che detta i parametri, alla verifica dei quali, la società a responsabilità limitata è obbligata a nominare l’organo di controllo o il revisore legale.
La ratio legis del codice della crisi e dell’insolvenza è molto ambiziosa e consiste nel voler limitare i danni economico sociali delle crisi d’impresa che negli ultimi due decenni hanno ridimensionato interi distretti produttivi, hanno generato disoccupazione e certamente contribuito negativamente alla dinamica dell’economia del nostro paese.
Il nuovo codice della crisi di impresa, con la modifica dei limiti previsti dall’articolo 2477 del codice civile, ha perseguito l’obiettivo di dotare le società di un organo di controllo o di revisione legale, attribuendo agli stessi il dovere di “verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi economica”.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
La scelta legislativa, di introdurre un consistente abbassamento delle soglie minime previste per l’obbligo di nomina, ha ampliato il numero dei soggetti giuridici tenuti all’adeguamento ed è in linea con l’intento legislativo, ossia quello di garantire che le società vengano dotate di un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato ed utile per rilevare tempestivamente eventuali stati di crisi.
L’obbligo di nomina, inizialmente previsto per il 16 dicembre 2019, con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del DL 162/2019 è stato posticipato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Successivamente, l’art. 106 del decreto Cura Italia (DL 18/2020), il quale ha stabilito che le assemblee ordinarie delle società sono convocate entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ha fissato la nuova scadenza per lo scorso 28 giugno.
Cosa può succedere in caso di mancata nomina? Il comma 5 dell’art. 2477 del codice civile stabilisce che, se l’assemblea non provvede, la nomina spetta al tribunale, su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato o del conservatore del registro delle imprese, il quale provvederà autonomamente a scegliere il soggetto da nominare.
Cosa fare nel caso in cui, si sia obbligati e non sia stata effettuata la nomina? La prima cosa da fare è analizzare l’atto costitutivo e lo statuto, valutare la conformità ai nuovi dettami normativi e decidere se sia necessario un adeguamento. Altro aspetto, non meno importante, riguarda la scelta della figura da nominare. Nomino un revisore legale, un collegio sindacale o un sindaco unico? E’ bene ricordare come il collegio sindacale o sindaco unico è deputato al controllo di legittimità sostanziale della corretta amministrazione ed è un organo interno alla società (tra l’altro partecipa alle riunioni dell’organo amministrativo). Si distingue dal revisore in quanto, quest’ultimo, non è un organo della società, ma soggetto esterno, limitandosi a svolgere il mero controllo contabile, non entrando nel merito del controllo di legittimità dell’azione amministrativa. In sintesi, quindi, le scelte da operare possono essere così sintetizzate:
Per chi, pur essendo obbligati alla nomina per il verificarsi dei parametri dell’art. 2477 del codice civile, non avesse ancora provveduto si consiglia di avvalersi del proprio consulente societario, il quale, attraverso una valutazione costi benefici, saprà sicuramente consigliare la scelta migliore per la società. La s.r.l. è in ogni caso libera di scegliere un controllo risk approach, attraverso la nomina di un collegio sindacale o sindaco unico, piuttosto che scegliere, per ragioni di economia, un revisore legale al quale è attribuito il solo controllo contabile.
In conclusione si segnala, inoltre, che il 29 giugno scorso, il giorno successivo alla scadenza dell’obbligo, la V commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della camera dei deputati ha approvato un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Rilancio (DL 34/2020), che, intervenendo nell’art. 379 del codice della crisi e dell’insolvenza, di fatto, sposta al 2022 la data di entrata in vigore dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le società a responsabilità limitata che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2477 del codice civile. La “giustificazione” di questo slittamento, si legge nel testo approvato, è quella di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d’impresa. Può, il rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica o li aggrava, considerato il ruolo che queste figure svolgono per l’impresa e per il sistema economico?
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