L’Agenzia delle Entrate con circolare nr.22/E del 21/07/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto (art. 25 DL 34/2020). In particolare precisa quali siano i requisiti di accesso all’agevolazione con relativamente ai distributori di carburante, agli agenti e rappresentanti di commercio, al settore dell’edilizia e a una specifica ipotesi di calo del fatturato.
Il contributo spetta ai titolari di Partita IVA che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario che abbiano conseguito, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario si fa riferimento al volume d’affari 2019). È inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
– ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
– inizio dell’attività a partire dal 1 gennaio 2019;
– domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
Verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per distributori di carburanti e rivendita di tabacchi e beni di monopolio
Ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. Circ. AE 13 giugno 2020 n. 15/E par. 2). Sul punto le Entrate hanno specificato che, il rinvio nella Circ. Ae 13 giugno 2020 n. 15/E alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18 c. 10 DPR 600/73 è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.
Verifica della riduzione del fatturato per gli agenti e rappresentanti di commercio
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista, poiché fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Tuttavia – considerato che i soggetti qui in esame che producono reddito d’impresa, possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti), in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso – le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.
Determinazione calo di fatturato settore edilizia
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Nel caso di appalti con SAL intermedi, al fine di tener conto di quanto prescritto dalla norma, occorre far riferimento agli artt. 3 e 6 DPR 633/72: andranno, quindi, incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente.
Determinazione del calo nell’ipotesi in cui l’ammontare del fatturato sia difforme dai ricavi relativi al medesimo periodo
Ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. Circ. Ae 13 giugno 2020 n. 15/E, par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa ex art. 85 TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’art. 54 Tuir) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Anche in questo caso è stato ribadito che il rinvio nella Circ. AE 13 giugno 2020 n. 15/E alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18 c. 10 DPR 600/73 è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.
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