Possibile sospensione del pagamento della Tosap e Cosap per tutto il 2020 per sostenere turismo e ristorazione. Questa una delle disposizioni inserite nel pacchetto fiscale del nuovo Decreto di agosto, che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni.
Ma vediamo nel frattempo le conferme e le modifiche introdotte in merito, dal Dl Rilancio appena convertito in legge.
L’art.181 del Decreto Rilancio rubricato “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”, ha confermato per le imprese (ex art 5 della Legge 287/91) titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l’esonero da Tosap e Cosap dal primo maggio al 31 ottobre 2020.
In particolare:
a. gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b. gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c. gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d. gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,
sono esonerati dal pagamento, dal primo maggio al 31 ottobre 2020:
– della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
– dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis, che prevede che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446), disponendo il rimborso delle somme versate nel periodo primo marzo – 30 aprile 2020 da parte dei comuni.
Il comma 2 dello stesso articolo del Decreto Rilancio prevede che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.
Il comma 3 introduce, fino al 31 ottobre e ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, la possibilità, senza autorizzazione preventiva, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze:
– strutture amovibili,
– elementi di arredo urbano,
– attrezzature,
– pedane,
– tavolini,
– sedute,
– ombrelloni
purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).
Sempre in sede di conversione sono stati introdotti i commi 4-bis e 4-ter, che dispongono che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di 12 anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).
Ricordiamo nello specifico cosa sono la Tosap e il Cosap
La Tosap o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipologia di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi. (Il suo presupposto impositivo è disciplinato dall’art. 38, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)
Il Cosap è un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.
Secondo l’art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 la Tosap e il Cosap sono alternative ed è stata fino ad ora facoltà degli enti locali decidere quale e come applicare.
Attenzione va prestata al fatto che la Legge Finanziaria e di Bilancio 2020 ha previsto una novità in merito a questi due emolumenti accorpando, con l’art 1 commi 837/847, la TOSAP e il COSAP nel Canone Unico per il Commercio su aree Pubbliche che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2021.
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