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Il nuovo credito d’imposta R&S:
tutti i dettagli dai commercialisti

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di dott. Roberto Gennari

Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorirne i processi di transizione digitale, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il nuovo Credito d’Imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

Con l’art. 1, commi 198-209, L. 160/2019 è stata completamente riformata la disciplina del credito d’imposta R&S, ora esteso, tra l’altro, agli investimenti in attività di design, ideazione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, attività tipiche delle ideazioni estetiche e del Made in Italy in generale.

La Legge di Bilancio 2020 ha, di fatto, decretato la cessazione anticipata della previgente disciplina del credito d’imposta R&S, di cui all’art. 3 D.L. 145/2013, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un anno prima della scadenza fissata ex lege.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Ambito temporale

Il nuovo credito d’imposta opera per il solo periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti “solari”, rilevando, a tal fine, i costi sostenuti nel periodo agevolato, in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 c. 1 e 2 del TUIR.

Attività agevolabili

Nell’attuale quadro normativo, si delinea un unico credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili:

1) R&S, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell’art. 3 D.L. 145/2013;

2) innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

3) design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del Made in Italy (tessile e della moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica, ecc).

1) R&S

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 3 milioni di euro. 

Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

Le basi di calcolo di tale agevolazione sono definite come da tabella che segue:

 

2) Innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Le basi di calcolo di tale agevolazione sono definite come da tabella che segue:

3) Design e ideazione estetica

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Le basi di calcolo di tale agevolazione sono definite come da tabella che segue:

Adempimenti necessari ai fini della fruizione del credito d’imposta

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, predisposta dall’impresa, devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

 

Caratteristiche e fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del redditi ai fini delle imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



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