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‘Coprifuoco’, sport e pubblici esercizi:
tutte le indicazioni applicative
della Prefettura per sindaci e cittadini

FERMO - Le indicazioni e raccomandazioni del prefetto Filippi su chiusura di strade o piazze nei centri urbani, eventi e competizioni sportive; sport di contatto, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, esercizi pubblici

di redazione CF

Emergenza Covid-19. La Prefettura di Fermo ha inviato una circolare a tutte le autorità civili e militari del Fermano sulle nuove disposizioni di cui al Dpcm 18 ottobre 2020 in merito alle direttive del Ministero dell’Interno. Non solo una circolare con indicazioni applicative ma un vero e proprio vademecum sulle nuove norme, utile a chi le deve rispettare e a chi le deve far rispettare.

“A seguito dell’ultimo Dpcm 18 ottobre 2020, inerente l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, il Gabinetto del Ministro dell’Interno ha diramato ai prefetti – si legge infatti nella nota della Prefettura a firma del viceprefetto vicario de Notaristefano di Vastogirardi per conto del prefetto Filippi – una circolare esplicativa in cui si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del nuovo provvedimento”. Si passa subito ai vari ‘capitoli’.

“Chiusura di strade o piazze nei centri urbani
Facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Al riguardo, la direttiva ministeriale pone in luce come la disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-Covid.
Si rammenta, infatti, che in tale ambito vanno diacronicamente collocati il Decreto Legge 19/2020 (convertito con Legge 35/2020) a mente del quale, fra le diverse misure, contempla la chiusura al pubblico di strade urbane il Dpcm 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente ai sindaci il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; il Decreto Legge 16/2020 (convertito con Legge 74/2020) che attribuisce ai sindaci il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da Covid19 e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 833/1978 e dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo Tuel, in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.
In merito alle ordinanze, nelle circostanze in questione, adottate ai sensi dell’art. 50 e 54 Tuel, si rileva che, trattandosi di misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.
Al riguardo, è opportuno che la valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.
La direttiva ministeriale richiama, poi, l’attenzione sul fatto che l’attuazione di tali interventi provvedimentali richiede la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del Decreto Legge 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del Dpcm 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili dei competenti Uffici sanitari territoriali.

La direttiva ministeriale è altrettanto univoca nell’indicare ai Prefetti che proprio in tale qualificato luogo istituzionale, i Comitati Ordine e Sicurezza Pubblica, si potrà sviluppare un esame collegiale che consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata nel Comitato l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.
Per queste ragioni, i provvedimenti potranno anche disporre chiusure parziali delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi. In relazione, poi, all’applicazione delle misure, poste in essere in eventuali ordinanze dei sindaci, ai fini della definizione della forza pubblica da impiegare nell’espletamento dei servizi, la direttiva ministeriale rinvia ai Questori per le conseguenti riunioni tecniche da organizzarsi con le Forze dell’ordine e gli altri settori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.
Da ultimo, si richiama l’attenzione dei sindaci circa il fatto che l’adozione di simili eventuali ordinanze venga, dopo essere stata vagliata e condivisa in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale che l’ha proposta ed è in procinto di adottarla, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.

 

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto
Si richiama l’attenzione sul novero di quelli consentiti, che è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.
Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto. Rientrano nel divieto, pertanto, anche gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport di contatto di interesse provinciale.
Sul tema in argomento, si richiama l’attenzione sul divieto anche delle attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).
Onde evitare pratiche elusive, si rileva che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dagli organismi federali.
Da ciò, ne deriva che le attività di allenamento per le forme individuali degli sport di contatto potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con il pallone; per le arti marziali, l’allenamento con un manichino; per la danza, le figure singole; e così discorrendo per gli altri sport.
Sale giochi, sale scommesse e sale bingo
Il nuovo Dpcm opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni
Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto. Rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono vietate tutte le attività convegnistiche o congressuali. Potranno svolgersi soltanto con modalità a distanza.
Per le pubbliche amministrazioni vi è l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Si rileva l’opportunità di precisare la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, ascrivendo solo a queste ultime alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.
Esercizi pubblici.
Onde evitare comportamenti elusivi, il nuovo Dpcm interviene a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo: e dalle ore 5 alle ore 18 (non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo.
Si richiama l’attenzione sull’importante novità introdotta in merito al numero massimo di 6 persone commensali per tavolo. Vige anche l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore. La ristorazione con asporto è, invece, esercitabile fino alle ore 24.
In relazione a tutto ciò, si raccomanda il puntuale rispetto delle prescrizioni normative, nonché il tempestivo intervento nelle attività di prevenzione e controllo, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto”.


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