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“La società cooperativa,
mutualità che crea valore aggiunto”
Il punto dei commercialisti

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di dott. Marco Bordoni

La società cooperativa è una particolare forma societaria non molto diffusa nella pratica, ma che trova ampio spazio all’interno dell’ordinamento giuridico, essendo disciplinata in maniera dettagliata nel Codice Civile al Capo I del Titolo VI del Libro V, nonché da numerose Leggi speciali. Questo tipo di società presenta delle peculiarità ben definite che si distinguono dai più comuni assetti aziendali.
La prima netta distinzione sta nello scopo sociale, abbandonando il tradizionale scopo lucrativo ovvero della mera produzione e distribuzione di utili, a favore di quello mutualistico, che si sostanzia nel reperimento di beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente a favore dei membri dell’organizzazione, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.
La veste giuridica della cooperativa è quella della società di capitali ma, a differenza delle più comuni società, il capitale sociale è variabile in quanto viene agevolata l’entrata e l’uscita dei soci. Generalmente le quote sono suddivise in maniera equa tra i soci e l’espressione del diritto di voto è il cosiddetto “capitario”, cioè secondo il meccanismo “una testa un voto”, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduto. Tali caratteristiche danno un carattere democratico alla struttura organizzativa, con lo scopo di dare risalto all’uguaglianza tra i soci e alla loro attiva partecipazione nella gestione dell’impresa.
Dal punto di vista del perseguimento dello scopo mutualistico, le cooperative si distinguono in diverse specie:
– cooperative di produzione e lavoro: hanno come scopo sociale quello di favorire il lavoro dei soci a condizioni migliori, sia in termini economici che qualitativi, rispetto alle condizioni del mercato;
– cooperative di consumo: hanno come scopo sociale la fornitura ai propri soci di beni di vario tipo, a condizioni più favorevoli rispetto al mercato;
– cooperative di conferimento: sono quelle che conseguono lo scopo mutualistico mediante l’acquisto di prodotti e servizi prevalentemente dai soci stessi (ad esempio le cooperative agricole e della pesca);
– cooperative sociali: regolamentate dalla legge 381 del 1981, hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità, mediante la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Sono distinte in due specie: le cooperative sociali di tipo A che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, e quelle di tipo B che sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
– cooperative edilizie di abitazione: hanno lo scopo di assicurare ai soci l’acquisto di una abitazione in proprietà o il possesso, a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato.
Il concetto di mutualità è il fulcro della cooperazione, pertanto risulta essenziale il conseguimento della mutualità prevalente. Annualmente va dimostrato numericamente ed indicato in bilancio la prevalenza dello scopo mutualistico, ovvero che ci si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, o che si svolge l’attività prevalentemente in favore dei soci consumatori di beni e servizi, o che ci si avvale prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le cooperative a mutualità prevalente, rispetto alle altre forme societarie, hanno delle importanti limitazioni per quanto riguarda la possibilità di distribuzione degli utili e delle riserve di capitale, ed hanno l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Queste limitazioni hanno lo scopo di incentivare lo scambio mutualistico e il rafforzamento patrimoniale a vantaggio dei soci stessi.
Per accertare il grado di mutualità ed evitare la proliferazione delle cosiddette “false cooperative” la società è sottoposta a controlli periodici, che possono essere svolti dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (Confcooperative, legacoop, a.g.c.i., u.n.c.i., unicoop e uecoop). Va comunque sottolineato che la mancanza di prevalenza dello scopo mutualistico non determina in sé la perdita della qualifica di società cooperativa, ma fa perdere, comunque, tutta una serie di importanti benefici, soprattutto dal punto di vista fiscale, di cui godono le cooperative a mutualità prevalente.
L’articolo 45 della Costituzione recita “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. Da quanto enunciato in Costituzione si desume che la peculiarità della società cooperativa è quella di mettere al centro, non tanto il lucro nella sua accezione più sterile, quanto il socio nella sua essenza, nella quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona. Alla base della cooperativa c’è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, o qualsiasi altra attività in cui venga impiegata questa veste societaria.
In un periodo storico di profonda incertezza come quello che stiamo attraversando, questo tipo di modello che va ad intercettare direttamente le necessità degli individui, potrebbe offrire una interessante variante a quelli che sono i “classici” modelli di business, mediante la traslazione di quello che è l’utile di bilancio in benefici attribuiti direttamente ai componenti dell’organizzazione.



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