Contributi a fondo perduto – “Bonus ristorazione”.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020 che reca norme di attuazione del Fondo per la filiera della ristorazione previsto dal Decreto Agosto. Per la richiesta del contributo c’è tempo fino al 28 novembre.
Il Decreto ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con i seguenti codici ATECO:
Come altro requisito è necessario il calo di fatturato da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (almeno il 25%). Non è richiesto tale requisito per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. Ai fini dell’ottenimento del contributo l’azienda deve acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari (ad esempio, latte, vino e pasta) ed il prodotto principale non deve superare il 50% della spesa totale. Il contributo non può comunque essere superiore all’importo totale degli acquisti. L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 10.000 euro (al netto IVA). Il contributo spetta per acquisti effettuati dal 15 agosto e comprovati da idonea documentazione per prodotti della filiera agricola, alimentare, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP valorizzando la materia prima del territorio. Tra quelli agevolabili sono inclusi anche quelli della pesca e dell’acquacoltura. Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco indicati nell’elenco seguente contenuto nell’Allegato 1 al decreto.
Prodotti ad alto rischio di spreco alimentare
Per poter accedere al contributo occorre registrarsi all’interno di una piattaforma denominata “portale della ristorazione” messa a disposizione del concessionario o fornendo i dati richiesti:
L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del contributo statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo, e dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.5
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