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Il Governo approva il quarto
decreto “Ristori”, mille euro
per gli stagionali del turismo

DECRETO - Via libera nella tarda serata di ieri al quarto decreto "ristori" approvato dal Consiglio dei Ministri. Sul tavolo sono state stanziate risorse per 8 miliardi di euro. Amplata la platea dei codici Ateco beneficiari di contributi a fondo perduto.

di Sandro Renzi 

Approvato nella tarda serata di ieri il quarto decreto “ristori” dal consiglio dei Ministri. Sul tavolo ci sono 8 miliardi di euro per rafforzare le misure di sostegno al tessuto economico colpito dalla pandemia. Il provvedimento introduce quindi ulteriori misure urgenti che vanno a toccare soprattutto l’aspetto della tassazione. Via libera quindi alla proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap  
dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Il decreto legge sospende pure i versamenti dei contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre  ai soggetti beneficiari delle misure della proroga di cui sopra.  Altra novità la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap al 10 dicembre 2020. Decisa inoltre la proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia”, estesa al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata. Il decreto estende inoltre la platea dei codici Ateco oggetto dei contributi a fondo perduto.  

C’è poi il capitolo relativo alle indennità stagionali. Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive. Mentre per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Il quarto decreto “ristori” incrementa di 500 milioni di euro, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Viene infine specificato una aspetto legato allo scenario dei rischi della pandemia. “L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine”.


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