di Dr.ssa Carla Maria Barbone
L’Agenzia delle Entrate annuncia che è pronta ad inviare 35 milioni di cartelle ai contribuenti italiani. Ecco cosa succederà dal 1 Maggio 2021.
Come sappiamo il Decreto Sostegni, messo in campo dal governo Draghi prevede interventi per circa 32 miliardi, impegnano per intero lo scostamento temporaneo di Bilancio autorizzato dal Parlamento a gennaio.
Lotta alla povertà e sostegno al lavoro e alle imprese sono i due pilastri su cui si fonda il nuovo intervento dell’Esecutivo.
Oltre alle diverse misure ad hoc per contrastare la crisi pandemica, per alleggerire il carico della riscossione sui contribuenti il decreto ha sospeso anche l’invio delle cartelle di pagamento e ha annullato le cartelle esattoriali per i redditi più bassi relative al periodo 2000 – 2010.
Nello specifico, sono state annullate le cartelle esattoriali di importo fino a 5mila euro relative al periodo primo gennaio 2000 – 31 dicembre 2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30mila euro. L’importo delle cartelle è comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. L’annullamento avverrà alla data del 30 aprile 2021.
Ma attenzione proprio a questa data, perché è proprio il 30 aprile che scadono alcuni termini. Peraltro l’Agenzia delle Entrate ha appena reso noto che invierà ben 15 milioni di atti tra accertamenti, avvisi bonari e lettere di compliance. Il decreto Sostegni ha infatti disposto la sospensione delle cartelle esattoriali fino alla fine di aprile, ma nessuno stop per tutti gli altri recuperi fiscali.
Ma vediamo nello specifico al normativa.
Il Decreto Sostegni agli articoli 4 e 5 concede ulteriore tregua agli operatori economici ed ai contribuenti, ma attenzione alla ripresa delle attività (controlli e notifiche) da parte delle agenzie fiscali. La normativa, che allunga al 30 aprile il periodo di sospensione per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi, prevede che le somme non pagate durante il periodo emergenziale, a seguito delle reiterate sospensioni, dovranno essere corrisposte in una soluzione entro il 31 maggio 2021 (fatta salva anche la possibilità di chiedere una dilazione del pagamento).
La norma prevede inoltre per i contribuenti che avessero aderito alla cosiddetta “Rottamazione ter”, “Rottamazione risorse proprie della UE” ed al “Saldo e Stralcio” delle cartelle, e che non fossero riusciti a rispettare i versamenti derivanti dall’adesione, di corrispondere entro il 31 luglio 2021 le rate scadute nel 2020 ed entro il 30 Novembre 2021 quelle scadenti nel 2021.
In considerazione della sospensione dei termini – valide anche per le attività di “riscossione” – il decreto concede agli Agenti riscossori, 24 mesi in più di tempo per espletare le procedure di incasso in deroga al disposto del D.L. 112/1999 e differisce di 12 mesi il termine di notifica delle cartelle di pagamento relativamente a controlli automatici inerenti dichiarazioni dei redditi, IVA, le somme dovute per dichiarazioni dei sostituti d’imposta, indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche anni 2017 e 2018.
Altro provvedimento disposto nel Decreto è l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a cinquemila euro relativi ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 anche se già ricompresi in precedenti definizioni; nel precisare che esistono debiti espressamente esclusi (debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e dall’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; debiti derivanti dagli aiuti di Stato considerati illegittima dall’UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna) ricordo che l’agevolazione limita però la platea dei beneficiari ai soli contribuenti che hanno percepito un reddito imponibile fino a trentamila euro (per le persone fisiche nell’anno 2019 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche nel periodo di imposta in corso al 31/12/2019 – precisazione necessaria per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare).
La norma rinvia ad un decreto del Ministero di Economia e Finanza, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del DL in esame, la definizione delle modalità operative dell’annullamento e per questo motivo è sospesa, fino all’emanazione del decreto, la riscossione di tutti i debiti di importo residuo (al 23 marzo 2021) fino a cinquemila euro (comprendendo entro tale soglia quota capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Viene consentito agli operatori economici che hanno avuto nel 2020 una riduzione del volume d’affari superiore al 30% in conseguenza dei gravi effetti dell’emergenza epidemiologica, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari) ai fini delle imposte dirette e IVA con riferimento alle dichiarazioni 2017 e 2018: la definizione si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi escluse le sanzioni e somme aggiuntive. Comunicazione e proposta dovrebbero essere inviate direttamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, salvo ulteriori modalità eventualmente disposte dai decreti attuativi.
Ulteriore concessione prevista è la proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle compensazioni tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo, ciò è volto a far si che l’Agenzia delle Entrate possa procedere ad erogare speditamente i rimborsi ai contribuenti, anche in presenza di ruoli, senza effettuare verifiche preventive.
La tempestività nell’esaminare la documentazione, consente di intervenire con maggior efficacia nelle diverse problematiche, a tal proposito si raccomanda di prestare attenzione alle comunicazioni che dovessero pervenire dal 1 maggio 2021. Data la complessità delle disposizioni, noi professionisti, iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, come sempre siamo pronti a valutare con i nostri clienti quali strumenti intraprendere in base alle diverse situazioni personali.
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