Il cosiddetto Decreto Sostegni bis, D.L. n.73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021 prevede, tra le novità, l’introduzione di un ulteriore contributo a fondo perduto per le partite Iva.
Questo nuovo contributo a fondo perduto è suddiviso in varie casistiche ed è applicabile a tutti i contribuenti che:
– hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (quindi, 26 maggio 2021);
– presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41);
– non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Per la prima casistica tornano applicabili le stesse regole previste precedentemente dal Decreto Sostegni (di cui al DL n. 41/2021). I soggetti beneficiari sono quindi gli stessi individuati nell’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle Entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni. L’erogazione verrà effettuata direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La seconda casistica è alternativa a quella descritta in precedenza e prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento abbiano i seguenti requisiti:
– ricavi inferiori ai 10 milioni di euro;
– perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Allo scopo di poter beneficiare del contributo in esame dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate
In merito alla misura del contributo, che non può comunque essere superiore a 150.000 euro, di seguito si riportano le percentuali a seconda che il contribuente abbia o meno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto ad opera del Decreto Sostegni.
Nel caso in cui il contribuente ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di del Decreto Sostegni, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Da ultimo, per la terza casistica risulta possibile beneficiare del contributo a fondo perduto da parte di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Nel dettaglio si tratta dei:
– soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir;
– soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir e ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo potrà essere richiesto mediante apposita istanza da presentare in via telematica. Condizione per l’accesso al contributo è che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Invece, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:
– Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
– Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
– Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
– Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)
– Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
– Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
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