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La tutela delle piccole imprese che lavorano per conto terzi

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Sara Cognigni

“Verba volant, scripta manent”. È questa una delle più grandi piaghe delle piccole imprese che fanno produzione per conto terzi: lavorano sulla base di accordi verbali.

Com’è noto, il tessuto imprenditoriale della provincia di Fermo è caratterizzato dalla presenza di innumerevoli pmi che appartengono al settore calzaturiero. Più specificatamente, si tratta di terzisti che lavorano per grandi marchi, nazionali e internazionali. Lavorare per un committente di grandi dimensioni ha due lati della stessa medaglia: l’elevato numero di ordini da una parte e l’elevato rischio di dipendenza economica dall’altra.

Se il primo rende felice l’imprenditore, il secondo, rischia di distruggerlo. Questo rischio potrebbe essere in parte eliminato se si abbandonasse la pratica di accordarsi a voce e si affidasse la procedura di esternalizzazione alla disciplina del contratto di subfornitura.

Si provi a considerare un esempio pratico: un’impresa produttrice di calzature commissiona a un terzista la lavorazione di 10.000 fondi mettendo a disposizione di quest’ultimo tutto il necessario: materie prime, colori, stampi nonché l’indicazione del risultato finale che intende ricevere. La tipologia di lavorazione che il committente chiede, viene comunicata a voce in occasione di un incontro personale tra le parti. La fabbrica specializzata nella lavorazione dei fondi prepara alcune paia da far visionare al committente e, dopo aver ottenuto conferma verbale del proprio operato, inizia ad evadere e consegnare gli ordini a blocchi di 2.000 paia. Dopo le prime consegne il committente rinviene delle peculiarità della lavorazione effettuata dal terzista che non aveva notato prima e che lo porta ad interrompere il rapporto, bloccando di fatto il resto delle consegne programmate.

Il verificarsi di una situazione simile a quella descritta rischia di impattare negativamente sul conto economico del terzista in quanto la remunerazione dei costi sostenuti per le prime consegne evase è rimessa alle intenzioni del committente, il quale, come avviene nella maggior parte dei casi, si limiterà esclusivamente a ritirare tutto il materiale consegnato al subfornitore senza far seguire alcun pagamento.

L’epilogo sarebbe diverso se il rapporto tra i due soggetti fosse disciplinato sin dall’inizio da un contratto scritto. Nel 1998 infatti, ha fatto il suo ingresso, nel sistema legislativo italiano, il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge n.192 la cui ratio è quella di ripristinare equilibrio nei rapporti contrattuali tra soggetti economici di dimensioni aziendali notevolmente diverse.

La predetta legge, si sviluppa su 11 articoli ma il primo ne descrive l’ambito di applicazione: “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”. Quindi si tratta di una legge fatta su misura per le pmi che si trovano ad operare in situazioni simili a quelle descritte nell’esempio sopra riportato.
Sono tre i punti della legge che vorrei fossero attenzionati da ogni piccolo terzista operante nel mercato:
1) ART.2 COMMA 1 secondo cui il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità;
2) ART.5 COMMA 4 secondo cui eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge;
3) ART.9 COMMA 2 secondo cui l’abuso di dipendenza economica può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Alla luce dei tre punti sopra riportati, l’epilogo dell’esempio pratico avrebbe avuto un impatto meno dannoso se non nullo per il terzista il quale avrebbe avuto titolo per rivalersi sul committente che non ha sollevato le contestazioni entro i termini stabiliti e che ha interrotto arbitrariamente la relazione commerciale mettendo in atto, di fatto, un comportamento di abuso di dipendenza economica.
Facile a dirsi, difficile a farsi. Le piccole imprese non sono strutturate per avere un apparato amministrativo interno e men che meno per avere un’area legale che si occupi di tutelarle da determinate situazioni. Spetterebbe dunque alla figura accentratrice dell’imprenditore occuparsi una tantum di quest’aspetto facendone specifica richiesta ad un consulente specializzato. Potrebbe essere buona abitudine organizzativa preparare un FAC-SIMILE di contratto da ritoccare di volta in volta sulla base delle esigenze che nascono in capo a committente e subfornitore.

Oltre a rappresentare uno strumento di protezione del conto economico, la stipula del contratto di subfornitura impatta positivamente anche su un importante aspetto fiscale. Infatti, il comma 5 dell’art. 74 DPR 633/72 stabilisce che “nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale senza che si dia luogo all’applicazione di interessi”. La ratio è quella di consentire al terzista di versare l’iva solo quando avrà ottenuto l’incasso del proprio credito dato che raramente il pagamento avviene al momento della fatturazione.

Nonostante gli aspetti positivi, sinteticamente illustrati, di questo strumento giuridico, accade non di rado, che i piccoli terzisti accettino consapevolmente l’abuso dello stato di dipendenza economica in quanto il fatturato dell’impresa committente rappresenta una quota talmente elevata da rendere difficile al terzista la sostituzione del suo cliente.

Quindi oltre alla tutela di carattere giuridico descritta nel presente articolo, la condizione ideale per evitare che le sorti di un imprenditore dipendano dalle decisioni di un altro soggetto economico, è quella di operare affinché si raggiunga un portafoglio clienti il cui fatturato sia equamente distribuito tra gli stessi.

 


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