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I benefici per gli under 36: sgravio contributivo per chi assume e Bonus prima casa giovani

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

Buone notizie per gli under 36.
La Commissione Ue ha dato il via libera alla misura di cui all’art. 1, cc. da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, consistente in uno sgravio contributivo del 100% entro 6.000 euro annui in favore dei datori che nel 2021 e 2022 assumono dipendenti under 36 a tempo indeterminato.
L’art. 64, c. 6 e seguenti del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) ha introdotto misure di favore in tema di imposta di registro e ipo-catastali, per l’acquisto della prima casa (non di lusso) da parte dei giovani nelle seguenti condizioni:
•       ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui;
•       non avere compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato.
Fino al 30.06.2022 sono in vigore le seguenti misure: esenzione dalle imposte per l’acquisto della prima casa (registro, ipotecaria e catastale) e dall’imposta sostitutiva sull’atto di mutuo; garanzia del Fondo Prima Casa gestito da Consap elevata fino all’80% della quota capitale nel caso di sottoscrizione di un mutuo con loan to value (cioè rapporto tra la somma concessa in prestito e valore della proprietà posta in garanzia) superiore all’80%.
L’oggetto dell’agevolazione riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ossia proprietà, usufrutto, nuda proprietà, uso o abitazione.
In particolare l’agevolazione consiste nell’esenzione, per gli acquisti da privati o da imprese in esenzione Iva, di:
•       imposta di registro: che sarebbe del 2% con un minimo di 1.000 euro;
•       imposta ipotecaria: che sarebbe di 50 euro;
•       imposta catastale: che sarebbe di 50 euro.
Per gli acquisti invece da imprese che vendono in Iva, l’esenzione riguarda:
•       imposta di registro: che sarebbe di 200 euro;
•       imposta ipotecaria: che sarebbe di 200 euro;
•       imposta catastale: che sarebbe di 200 euro.
A queste voci si somma un’agevolazione anche per l’Iva, che per l’acquisto prima casa sarebbe del 4% del prezzo di cessione, che consiste in un credito pari all’Iva, riconosciuto al giovane acquirente, da utilizzare:
•       in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
•       in diminuzione delle imposte sui redditi del dichiarativo successivo alla data di acquisto: quindi, per esempio, acquisto casa nel 2022: dichiarazione da presentare nel 2023 sui redditi 2022;
•       in compensazione tramite F24.

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della risposta all’interpello n. 653/2021, ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” per gli under 36 è fruibile anche per gli acquisti effettuati in sede di asta giudiziaria. Infatti, anche «nell’ipotesi di trasferimento immobiliare con provvedimento giudiziale» è possibile per gli acquirenti sotto i 36 anni usufruire della riduzione delle imposte di compravendita e mutuo.
Non è, invece, considerato atto traslativo il contratto preliminare, ossia l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo indicandone contenuti e aspetti essenziali. Il preliminare produce effetti solo tra le parti, non effetti reali, in quanto non è idoneo a trasferire la proprietà o determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
Pertanto, tale contratto non può fruire di per sé della norma agevolativa, deve quindi prevederne l’assoggettamento a:
•       imposta di registro nella misura fissa di 200 euro per la registrazione del contratto (art. 10 della Tariffa, Parte Prima, del Tur);
•       imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,5% per le eventuali somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria (art. 6 della Tariffa, Parte Prima, del Tur);
•       imposta di registro proporzionale nella misura del 3% per le eventuali somme corrisposte a titolo di acconti non soggetti a Iva (art. 9 della Tariffa, Parte Prima, del Tur).
Le imposte di registro corrisposte in misura proporzionale per caparra confirmatoria e acconti sono imputate all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo (ossia al momento del rogito). Se risultano superiori all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggior imposta proporzionale versata per la registrazione del preliminare.
L’eccedenza va chiesta a rimborso entro 3 anni dal giorno del pagamento o se posteriore da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, pertanto nel caso di specie 3 anni dalla data di registrazione del rogito.
Questo implica che, in ogni caso, l’atto definitivo debba essere stipulato entro il 30 giugno 2022 (così come previsto dalla norma agevolativa). Questo il contenuto della risposta 650 del 1 ottobre 2021 dell’Agenzia.


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