Operatori sanitari no vax, sospesi 22 dipendenti dell’Area Vasta 4: tre determine firmate dal direttore Grinta

COVID - Lo hanno sancito tre determine del direttore dell'Av4, Roberto Grinta, in ottemperanza alla legge. L'apposita commissione, istituita su richiesta dell'Asur Marche, ha valutato le posizioni ed un'eventuale loro ricollocazione. Al termine della lunga proceduta ha attivato la misura che resterà in vigore fino al 31 dicembre

Il direttore Av4, Roberto Grinta

di Maria Nerina Galié

Non si sono vaccinati, il direttore generale Roberto Grinta, li ha sospesi fino al 31 dicembre, senza stipendio: così è vuole la legge (articolo 4 del decreto 44, convertito in legge 76 del 2021) e così è stato fatto per 22 operatori sanitari, dipendenti dell’Area Vasta 4.

Sono tre le determine dirigenziali che hanno ufficializzato le sospensioni. La prima, per 4 dipendenti, porta la data del 6 settembre, del 28 ottobre la seconda con 6 sospensioni, dell’8 novembre l’ultima per 12 posizioni. 

Prima del provvedimento, che verrà revocato nel caso in cui qualcuno di loro decida nel frattempo di sottoporsi al vaccino, i nomi dei 22 operatori sono passati al vaglio della commissione, appositamente istituita in Area Vasta 4, lo scorso 31 agosto, come da richiesta dell’Asur Marche.

Tale misura viene applicata dopo un lungo iter, che è partito dall’indagine dell’Asur per rilevare gli operatori non vaccinati, che ha poi trasmesso in nomi ai Dipartimenti di prevenzione di competenza e agli Ordini professionali. Da qui sono partite le verifiche dei singoli casi.

Insieme agli accertamenti, si è proceduto con la “formale nota con avvertimento delle conseguenze di legge e richiamo al rispetto delle misure di sicurezza per la riduzione del rischio di trasmissione dell’infezione”,  recita il decreto che regola la materia. Solo al termine di questo scambio di comunicazioni, il datore di lavoro, in questo caso l’Area Vasta 4 – ed appurato che le persone in questione non possono essere adibite ad altre mansioni (“anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”) – ha provveduto alla sospensione. “La vaccinazione – dice ancora la legge – costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”L’eccezione, riguardo all’obbligo vaccinale per gli operatori della Sanità, è rappresentata solo da “un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”In questo caso “la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

 

 

 



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