di Alessandro Felicioni
La composizione negoziata della crisi riesuma le segnalazioni dei creditori istituzionali, solo apparentemente messe da parte con il rinvio, quasi sine die, dell’entrata in vigore dei sistemi di allerta.
Mentre i commercialisti, gli avvocati e gli altri consulenti interessati nonché i rispettivi Ordini professionali si affannano per ottenere l’ambita carica di esperto negoziatore, il legislatore modifica, prima ancora che sia di fatto operativa, la disciplina della composizione negoziata della crisi; l’intento delle modifiche, nobile e dichiarato, è quello di semplificare e snellire le procedure, soprattutto per le imprese di minori dimensioni; meno nobile e meno sbandierato è però l’effetto di reintrodurre dalla finestra gli strumenti di allerta, messi alla porta dallo stesso decreto sulla composizione negoziata.
È la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, di conversione del decreto legge n. 152/2021 per l’attuazione del Pnrr, a mettere mano al freschissimo istituto ancora in fase di rodaggio.
Nel capo IV della legge, dedicato ai servizi digitali, appare l’articolo 30-ter che prevede il collegamento della piattaforma telematica per la composizione negoziata della crisi d’impresa con altre banche dati istituzionali: la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, quelle dell’Inps e quelle dell’agente della riscossione. Come noto, nella piattaforma vengono caricati dall’imprenditore tutti i dati relativi alla procedura di composizione; documenti ed informazioni che sono utili, in primis, all’esperto nominato che dovrà presenziare e facilitare la composizione. Ed infatti la disposizione di legge prevede che sia riconosciuto all’esperto, subordinatamente al consenso dell’imprenditore, l’accesso alle banche di dati e l’estrazione della documentazione e delle informazioni per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
Ma i dati della Centrale Rischi e, soprattutto, quelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps non sono messi a disposizione solo dell’esperto negoziatore, che ha, tra l’altro, anche specifici obblighi di riservatezza; l’articolo 30-quater regola infatti lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma tra l’imprenditore ed i creditori: in particolare, questi ultimi possono accedere alla piattaforma e inserirvi le informazioni sulla posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. Ai creditori è anche riconosciuta la possibilità di accedere ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative. È vero che per l’accesso alla documentazione e alle informazioni inserite nella piattaforma serve il consenso dell’imprenditore ma è altrettanto vero che in uno scenario di collaborazione e trasparenza come quello che caratterizza la composizione negoziata, l’imprenditore che non consente ai creditori di visionare i propri dati ben difficilmente raccoglierà il loro consenso.
Interessante e sicuramente più finalizzato allo snellimento e alla semplificazione della procedura è il disposto dell’articolo 30-quinques, secondo cui nella piattaforma telematica viene inserito un programma informatico che elabora i dati per accertare la sostenibilità del debito, consentendo all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Non solo; se l’indebitamento complessivo non supera 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione, tale debito risulta sostenibile, il programma sforna direttamente un piano di rateizzazione preconfezionato. Tale rateizzazione è comunicata ai creditori coinvolti con l’avvertimento che il mancato dissenso, entro 30 giorni, implica l’approvazione del piano secondo le modalità e i tempi indicati, secondo la regola del silenzio assenso. Questo automatismo però non può essere applicato ai crediti di lavoro né a quelli fiscali e previdenziali. Servirà comunque un decreto attuativo, la cui emanazione è prevista entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, per definire il funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati.
Fin qui le modifiche tecniche e procedurali volte ad un più rapido ed immediato accesso alla composizione. Ma è l’articolo 30-sexies che interviene a gamba tesa con questioni che nulla hanno a che fare con la digitalizzazione e semplificazione della composizione, finendo, nella sostanza, per anticipare il meccanismo di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati, già previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 14/2019.
L’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, se esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale dovranno segnalare inadempienze dell’imprenditore di importo e ritardo rilevante. In particolare l’Inps segnalerà il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro, e, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate segnalerà l’esistenza di un debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di 5.000 euro; L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, segnalerà l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.
Le segnalazioni sono inviate dall’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche, dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalle condizioni o dal superamento degli importi soglia.
Per l’Inps, la segnalazioni partiranno in relazione ai debiti accertati dal primo gennaio 2022, per l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre del 2022 e per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati dal primo luglio 2022. Analoga alle previsioni dei sistemi di allerta è l’indicazione prevista al terzo comma dell’articolo 30-sexies in base alla quale la segnalazione conterrà l’invito ad accedere alla composizione negoziata, ricorrendone i presupposti.
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