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Sospensioni di versamenti e proroghe di esenzioni nella legge di bilancio 2022

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Alessandro Felicioni

Sospensioni di versamenti e proroghe di esenzioni à gogo nella legge di bilancio 2022 (l. 30/12/2021, n. 234). In vista dell’(auspicabile) uscita dall’emergenza, nonostante i rincari e le difficoltà della ripresa non facciano dormire sonni tranquilli, si cerca di confezionare ancora provvedimenti di supporto per le diverse realtà ormai allo stremo dopo due anni difficilmente dimenticabili. Così il legislatore, da un lato viene previsto un nuovo time out ai versamenti per le società e associazioni sportive e dall’altro vengono rinnovate alcune esenzioni importanti, in tema di imposte indirette.

Sospensione versamenti imposte e contributi per enti sportivi
La legge di bilancio 2022 regala una nuova proroga, fino al 30 aprile prossimo, dello stop agli obblighi di versamento per le ritenute alla fonte, l’Iva e le imposte dirette degli enti che promuovono e svolgono l’attività sportiva, sia dilettantistica che professionistica.
Nel dettaglio, l’agevolazione si rivolge, da un punto di vista soggettivo, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 cerca di coordinare la nuova misura agevolativa con quelle precedentemente emanate, sottolineandone le analogie e soprattutto le differenze.
La platea, innanzitutto, è meno estesa delle precedenti sospensioni. Quella ad oggi in corso è destinata solo ad una parte dei soggetti che hanno beneficiato della primissima sospensione dei versamenti, quella che, all’indomani della pandemia, interessò il periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020. Ora infatti la sospensione è attiva per gli enti che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della norma, ossia al primo gennaio 2022.
Ad essere sospesi sono i versamenti relativi a ritenute alla fonte, l’iva e le imposte dirette.
Il documento di prassi sottolinea che lo stop non interessa l’Irap.
Dal punto di vista oggettivo, poi, bisogna fare molta attenzione perché la sospensione non è affatto generalizzata. Riguarda, in particolare, solo i versamenti le cui scadenze cadono ordinariamente nel periodo indicato, ossia i versamenti in autoliquidazione, compresi quelli rateizzati spontaneamente e avviati nei termini delle scadenze ordinarie. Restano quindi esclusi dalla sospensione i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione nonché i versamenti delle somme da ravvedimento operoso perfezionato nel periodo in esame (fino al 30 aprile 2022).
Sono, invece, inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni. Si pensi agli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 che potevano essere versati, per il 50%, in 24 rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022) e gli importi oggetto di sospensione nel periodo primo gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 che potevano essere versati in 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
La ripresa dei versamenti, dopo il 30 aprile può avvenire in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo.


Proroghe di esenzioni ed agevolazioni
Come detto la legge di bilancio 2022 interviene anche confermando e prorogando agevolazioni relative ad imposte dirette varie (Iva, bollo, registro).
Un primo intervento importante è quello che proroga l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica a tutto il 2022; esenzione prima prevista solo per l’anno 2021.
L’esenzione interessa i certificati che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Si tratta dei certificati anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza.
Altrettanto fondamentale è la proroga all’agevolazione “prima casa under 36”, il cui termine ultimo viene esteso dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Restano invariati i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
L’agevolazione, come noto, consiste nell’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del Dpr n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.
Per lottare contro gli aumenti del prezzi del gas metano, viene inoltre prorogata aliquota Iva al 5 per cento per le forniture dei mesi di gennaio febbraio e marzo 2022.
Si tratta delle forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
La conferma dell’aliquota ridotta fa seguito alle previsioni del d.l. 27 settembre 2021, n. 130 (“decreto Energia”), relativo alle somministrazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Non beneficiano dell’agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Viene altresì prorogato l’innalzamento delle percentuali forfettarie di compensazione Iva per le cessioni di bovini e suini, confermata al 9,5% per le operazioni relative a tutto il 2022 a fronte dell’ordinaria percentuale del 7,7% (bovini) e 8% (suini).
Infine un provvedimento importante è la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Si tratta di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

(clicca per ingrandire la tabella)



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