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Anticipate al 30 giugno le sanzioni per il rifiuto all’uso del Pos

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dal presidente Roberto Vittori. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

Il DL 63/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile ha confermato le anticipazioni della bozza. In particolare il comma 1 dell’articolo 18 conferma che l’avvio delle sanzioni per commercianti e professionisti che rifiutano di ricevere pagamenti tramite Pos è stato anticipato al 30 giugno 2022. La decorrenza era stata inizialmente fissata al primo gennaio 2023, secondo l’art. 19-ter D.L. 152/2021.

Tuttavia il legislatore ha ritenuto opportuno anticipare la decorrenza della misura al fine di favorire l’attuazione dello stesso Piano, potenziando gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale, che trovano nella tracciabilità dei pagamenti un elemento chiave.

In particolare, gli esercenti che non accetteranno i pagamenti tramite Pos rischieranno una multa fino a 30 euro, a cui si deve aggiungere il 4% del valore della transazione rifiutata. Si arricchisce così di una nuova misura il paniere degli interventi volti a favorire la tracciabilità dei pagamenti e la lotta all’evasione. Risulta di assoluto interesse il fatto che l’introduzione di un regime sanzionatorio si innesta in un processo più generale caratterizzato dal maggior favore verso i pagamenti elettronici; anche se in contrasto con il recente nuovo innalzamento della soglia per l’utilizzo del contante che è stata modificata per l’ennesima volta passando dai precedenti euro 999,99 ad euro 1.999,99.

Nel dettaglio la nuova misura sanzionatoria prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di credito o carta di debito), da parte di un soggetto obbligato (leggasi esercente o professionista), si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Dal punto di vista operativo l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di credito e ad almeno una tipologia di carta di debito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

Anticipando, dunque, il momento di operatività della misura sanzionatoria in caso di rifiuto, si punta a dare finalmente concreta attuazione all’obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos, come già previsto da una specifica normativa introdotta nel 2012, ma rimasta inattuata. Infatti, il Pos è obbligatorio dal 2012, ma la mancata previsione di un regime sanzionatorio specifico in caso di rifiuto del pagamento elettronico ha indotto molti esercenti e professionisti a ignorare le disposizioni. Più volte nel tempo, si è tentato di introdurre una misura sanzionatoria, da ultimo con il D.L. 124/2019 (collegato alla Legge di Bilancio 2020) che aveva previsto l’applicazione, a partire dal primo luglio 2020, di una sanzione pecuniaria pari a 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte. La sanzione avrebbe riguardato tutti i pagamenti tramite Pos rifiutati, con possibilità per il consumatore di segnalare la violazione dell’esercente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, tale previsione non ha mai visto la luce a causa alle numerose proteste da parte delle associazioni esercenti, si è infine optato per la rimozione delle sanzioni.

Va sottolineato che la nuova misura si differenzia dalle precedenti in quanto va a sanzionare il rifiuto a prescindere dall’importo dovuto dalla controparte mentre, in precedenza, era prevista una soglia minima dei 30 euro di acquisto al di sopra della quale scattava l’obbligo; dunque, in via del tutto inaspettata, viene introdotto ed anticipato un nuovo specifico regime sanzionatorio più pervasivo di quello elaborato nelle precedenti versioni. Le modalità di contestazione, le procedure ed i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.

Il segnale risulta chiaro: il Governo conta di individuare, in un’ottica di lotta all’evasione fiscale e al sommerso, in linea con quanto previsto dal PNRR, l’omessa fatturazione e la mancata emissione degli scontrini.

 



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