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«Sconto in fattura a professionisti e a chi paga con principio di cassa, caro ci costa», l’approfondimento dei commercialisti

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dal presidente Roberto Vittori. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Alessandro Felicioni

Costa carissimo lo sconto in fattura ai professionisti e a tutti quelli che pagano le imposte con il principio di cassa. Quello che era nato come elemento fondamentale del superbonus e di tutti gli altre agevolazioni che danno diritto a crediti di imposta cedibili si scontra non solo con le difficoltà congiunturali che rendono difficile la circolazione e la liquidazione della moneta fiscale, ma ora anche con la rigida interpretazione dell’Agenzia delle Entrate finendo, nella sostanza per chiedere una tassazione anticipata al professionista che potrebbe dover dichiarare i propri compensi prima che li abbia, effettivamente, conseguiti.
La questione è quella relativa ad un professionista che esegua una prestazione agevolabile con attribuzione del credito d’imposta a favore del committente e si accordi per il trasferimento di tale bonus mediante lo sconto in fattura. Se l’operazione inizia e si conclude in un unico periodo di imposta, nessun problema. Ma se la fattura viene emessa a ridosso della fine del periodo di imposta, allora le cose cambiano. Tale fattura non vede alcun corrispettivo in caso di superbonus al 110% e ne vede uno ridotto in caso credito d’imposta concesso in percentuali inferiori. Successivamente, nel nuovo anno, si completerà l’iter necessario per rendere il credito di imposta visibile sul cassetto fiscale del professionista e da questi utilizzabile, seppur nei limiti annuali di spettanza. Orbene, pare del tutto naturale che, nel rispetto del principio di cassa, il professionista in questione dichiari il corrispettivo ricevuto in denaro in un anno e quello attribuito come credito d’imposta nell’anno successivo.
Non così per la Direzione Regionale delle Marche, una delle prime ad esprimersi ufficialmente sulla questione, in risposta ad una istanza di interpello formulata per conto di uno studio di ingegneria impegnato in prestazioni agevolabili da regolare con sconto in fattura.
Più in particolare si tratta dell’interpello n. 910-230/2022 emesso dalla Direzione Regionale delle Marche su istanza presentata il 31 marzo 2022, con il quale è stato, appunto chiarito, per la prima volta in forma ufficiale, l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su una problematica che era già stata sollevata più volte dagli operatori e dai professionisti, senza però alcuna presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate.
La fattispecie è semplice e piuttosto frequente: un professionista esegue una prestazione nell’ambito degli interventi edilizi da cui si generano crediti fiscali cedibili e decide, in accordo con il committente dei lavori (cliente), di applicare lo sconto in fattura, incassando solo la quota di compenso non coperta dallo sconto e fruendo, successivamente, del credito d’imposta ceduto. In tale ipotesi ci si chiede quando il professionista dovrà dichiarare il reddito relativo alla prestazione resa.
Numericamente, a fronte di una fattura dell’importo complessivo di circa 6.000 euro, veniva applicato uno sconto del 90%, essendo la prestazione riferibile al restauro della facciata di un immobile della committente, con agevolazione fissata, appunto, al 90% dell’importo.
La fattura veniva emessa a dicembre del 2021 e, a fronte della stessa, il professionista incassava il solo 10%, pari a circa 600 euro, sempre a dicembre 2021. Il cliente inviava la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e il conseguente credito d’imposta ceduto veniva reso disponibile nel cassetto fiscale del professionista solo a gennaio 2022. In tale situazione, nell’interpello si prospetta la possibilità di tassare la parte del corrispettivo trasformata in credito d’imposta, nel momento in cui tale credito diviene disponibile per il suo utilizzo, ossia il momento in cui compare nel cassetto fiscale del cessionario. In sostanza, nel 2022.


È evidente che la questione interessa tutti i bonus cedibili ed utilizzabili mediante sconto in fattura, compreso il superbonus 110% che, di fatto, non prevede alcun corrispettivo in denaro, essendo il compenso interamente corrisposto mediante sconto in fattura e attribuzione al fornitore (qui professionista) del relativo credito d’imposta. Peraltro, il problema sussiste per tutti i soggetti che determinano il proprio reddito secondo il principio di cassa e non di competenza e quindi, oltre ai professionisti ma anche per altre tipologie di soggetti, quali, ad esempio, le imprese minori.
Su questa soluzione prospettata dal contribuente nell’interpello la Direzione Regionale evidenzia come il momento impositivo di tutto il compenso, a prescindere dalle modalità di sua erogazione (denaro o credito d’imposta), debba essere tassato nel momento in cui viene emessa la fattura per l’intera prestazione resa. Nel caso in esame, quindi, l’intero ricavo concorre alla formazione del reddito del periodo d’imposta 2021, anche se il 90% di esso (e a volte il 100%) viene reso disponibile al professionista l’anno successivo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria la parte del corrispettivo che non viene corrisposta in denaro dal committente rappresenta un contributo (credito d’imposta) che viene anticipato dal fornitore stesso. Così, lo sconto in fattura sarebbe una diversa modalità di pagamento rispetto al versamento del denaro, con la conseguenza di poter considerare unico il momento in cui tutto l’importo della fattura diviene tassabile, sia quello in denaro sia quello costituito dal credito. Momento che, a questo punto, coincide con l’emissione della fattura, giacché è con tale documento che non solo viene incassato il corrispettivo in denaro ma, soprattutto, viene avallata dal fornitore la modalità di pagamento consistente nella cessione del credito da parte del committente.
Si tratta, insomma, di un pagamento effettuato, in parte (o interamente nel caso di superbonus), con una datio in solutum. Ciò significa, secondo la Direzione Regionale – ed è qui il punto – che al momento dell’emissione della fattura, tutta la prestazione è stata pagata: o in denaro o mediante compensazione tra il resto del corrispettivo dovuto dal committente e il contributo da questi anticipato al prestatore d’opera (ed accettato dal professionista proprio con l’emissione della fattura) sotto forma di credito d’imposta.
Sfugge, però, in tale ragionamento, l’aspetto principale: il fornitore professionista non può utilizzare il credito d’imposta immediatamente, al momento dell’emissione della fattura e della rinuncia alla parte di corrispettivo coperta dal credito.
Lunga e tortuosa è la strada che da quel momento fa apparire il credito nel cassetto fiscale del professionista. Prima il committente deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate, poi questa, previa verifica, lo deve rendere disponibile nel cassetto fiscale del fornitore e, alla fine, quest’ultimo lo deve accettare. Solo allora il credito è utilizzabile dal cessionario; anzi, a ben vedere il credito è disponibile solo dal 10 del mese successivo e in 10 annualità (cinque per il superbonus), come originariamente era previsto per il committente beneficiario diretto.
Quindi è evidente che, anche se la fattura viene regolata con due diverse modalità di pagamento, resta il fatto che tali due modalità non si perfezionano nello stesso momento e se tra l’una e l’altra intercorre la chiusura del periodo di imposta, evidentemente i redditi imponibili dovranno essere ripartiti in due annualità.
Ammettiamo che la parte di corrispettivo relativa allo sconto in fattura rappresenti un pagamento in compensazione tra il denaro che il professionista dovrebbe avere e il credito che gli è stato anticipato dal committente. Se di compensazione si tratta, bisogna sfogliare il codice civile fino all’articolo 1242, dove si legge che la compensazione deve prevedere, per la sua operatività alcuni elementi: crediti e debiti devono avere lo stesso oggetto (di regola il denaro), essere liquidi, ossia determinati nel loro ammontare ed esigibili, ossia non sottoposti a termine o condizione. Proprio tale ultimo requisito risulta mancante nell’operazione descritta, almeno all’atto dell’emissione della fattura. L’esigibilità del credito anticipato dal committente si verifica solo quando il professionista vede il credito nel suo cassetto fiscale e lo accetta. Quando emette la fattura con lo sconto, il professionista non accetta il pagamento ma solo le modalità di pagamento; in quel momento il credito di imposta non solo non è disponibile ma potrebbe, addirittura, non sorgere mai. Solo dopo che il cedente avrà comunicato l’opzione all’Agenzia e quest’ultima lo avrà validato, questo, comparendo nel cassetto fiscale del professionista, diventerà a tutti gli effetti esigibile; solo allora potrà essere oggetto di compensazione con la parte di corrispettivo non riscossa. Basti pensare che il committente, fino al giorno 5 del mese successivo alla comunicazione di opzione, può annullare la stessa. Non a caso, l’ultimo atto di tale iter è proprio l’accettazione (del pagamento con credito d’imposta) da parte del professionista.



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