Cessato il fabbisogno, le Sae possono essere riassegnate secondo appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale. «Le linee guida adottate – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli – rappresentano l’attuazione di quanto contenuto all’interno di una ordinanza del capo dipartimento di Protezione civile e sono il risultato di un processo concertativo promosso dalla Regione Marche, cominciato a novembre 2021 e concluso ad aprile scorso. E’ stata un’occasione importante di confronto, e sono soddisfatto per il proficuo lavoro svolto, a cui hanno partecipato attivamente i Comuni di Acquasanta Terme, Amandola, Arquata del Tronto, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Force, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Montegallo, Muccia, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Treia, Ussita, Valfornace e Visso».
Nel provvedimento, oltre alle Sae, rientrano anche i moduli per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive.
Per quanto riguarda le Sae le linee guida prevedono che i Comuni possano procedere con l’assegnazione a titolo gratuito ai nuclei familiari che hanno ancora diritto all’assistenza abitativa emergenziale, seguendo la modalità dell’avviso pubblico ed utilizzando cinque criteri condivisi. In particolare, deve essere data priorità: ai nuclei che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione (Cas); a quelli destinatari di ordinanza di sgombero dell’immobile per l’avvio dei lavori di ripristino; a quelli già assegnatari di Sae le cui dimensioni non risultano più idonee a seguito dell’aumento del numero dei componenti e/o a causa di mutate esigenze sanitarie certificate da Asu o Area Vasta competente; ai nuclei provenienti da un altro Comune che percepiscono il Cas; infine, i nuclei familiari già assegnatari di Sae che a causa di comprovate necessità si trasferiscono in un altro Comune.
Prevista anche la possibilità di assegnare le Sae a titolo oneroso, secondo 18 criteri risultanti dalle diverse esigenze manifestate dai Comuni. Questi ultimi sono applicabili a seconda delle realtà locali, pertanto il Comune potrà redigere l’avviso pubblico includendo tutti i 18 criteri elaborati o solo una parte di essi e a questi assegnerà un punteggio graduato secondo le priorità individuate dall’ente, che permetteranno la formazione di una graduatoria utile per l’assegnazione delle strutture abitative.
Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Le somme riscosse devono essere destinate alla copertura delle spese di gestione e manutenzione delle strutture. L’assegnazione di queste potrà essere qualora, entro sei mesi dall’assegnazione stessa, l’assegnatario non abiti nella struttura o sospenda l’abitazione per più di sei mesi l’anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili, che non consentano di far fronte all’impegno assunto in sede di richiesta. I Comuni sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione le strutture di emergenza per cui è stata disposta la revoca dell’assegnazione.
Per quanto riguarda l’assegnazione degli spazi commerciali/artigianali, è stata individuata quale modalità di assegnazione quella della procedura di evidenza pubblica che deve essere portata avanti dai Comuni interessati, seguendo appositi criteri di priorità. Anche in questo caso l’assegnazione non è a titolo gratuito, gli assegnatari sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato alla media dei canoni per la locazione dei locali commerciali, desunta dai parametri dell’Osservatorio del mercato immobiliare all’Agenzia delle Entrate, decurtato del 30 per cento e le somme riscosse devono essere destinate alla copertura delle spese di gestione e manutenzione delle strutture. Le strutture assegnate possono essere revocate qualora, entro sei mesi dall’assegnazione stessa, l’assegnatario non vi espleti l’attività o la sospenda per più di sei mesi l’anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili che non consentano di far fronte all’impegno assunto in sede di richiesta. Anche in questo caso i Comuni sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione le strutture di emergenza per cui è stata disposta la revoca dell’assegnazione.
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