di Giorgio Fedeli
Certificato di ammissione, o meglio riammissione a scuola. Serve o no? E’ il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area vasta 4, Giuseppe Ciarrocchi a fare chiarezza: «Non serve in alcun caso. E’ stato reintrodotto per una situazione di particolare gravità come il Covid. Ma ora che l’emergenza è passata, non serve più. E’ il pediatra a stabilire per quando il bambino può tornare a scuola».
Tutto nasce dall’interrogativo sollevato questa mattina, dalle pagine di Cronache Fermane, da Marlene Quadrini, titolare di cinque strutture per l’infanzia nella provincia di Fermo: «Alla ripresa delle attività dei nostri centri dopo la pausa estiva, qualche bambino ha dovuto interrompere la frequenza per malattia. È nostra prassi, dopo 3 giorni di assenza del bambino, ai fini della riammissione in struttura, richiede alle famiglie l’esibizione di un certificato di nulla osta al rientro in comunità. Tuttavia molti pediatri si stanno rifiutando di rilasciarlo a causa dell’entrata in vigore di una norma regionale. Chiediamo alle istituzioni che venga fatta chiarezza». (LEGGI L’ARTICOLO).
«La situazione è chiara: la Regione Marche – spiega il direttore Ciarrocchi – come altre Regioni, ma già da tempo, ha abolito il certificato di riammissione, men che meno sotto i cinque giorni. Per più di cinque giorni di malattia è comunque il pediatra a stabilire il possibile rientro dell’alunno a scuola, insomma da quando riparte la sua attività scolastica. Il certificato è previsto in situazioni particolarmente preoccupanti e diffuse, come è stato per il Covid. Ma superata la fase pandemica, il certificato non serve più». Ed è tutto leggibile nella disposizione della Regione Marche del 9 settembre scorso che, in merito alle certificazioni mediche in caso di assenza scolastica, specificano che «in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal primo aprile 2022, non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo l’assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla legge regionale dell’aprile 2019, all’articolo 43, sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”.
L’articolo prevede, infatti, che nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia tranne i casi in cui il certificato sia richiesto da misure di profilassi, come specificato da Ciarrocchi, previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, o se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.
Come se non bastasse, c’è anche una circolare del Ministero dell’Istruzione (la 1998 del 19 agosto scorso) sul contrasto alla diffusione del Covid in ambito scolastico) che, in merito al quadro normativo in relazione all’avvio dell’anno scolastico in corso specifica che l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid, anche in ambito scolastico.
Lettera al Direttore: «Il certificato del pediatra di avvenuta guarigione a scuola è stato abolito?»
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