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Zona Franca Urbana sisma e cessazione d’impresa. Confartigianato e Cna chiedono chiarimenti sui crediti fiscali

AZIENDE - A ribadire la necessità di una revisione dell’operato del Ministero sono Enzo Mengoni, Presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Maurizio Tritarelli, Presidente Cna Macerata

Confartigianato e Cna tornano a chiedere chiarimenti circa l’orientamento adottato dal Mise per le compensazioni dei crediti relativi alla Zona Franca Urbana sisma 2016, nel caso di cessazione dell’impresa. 

 

A ribadire la necessità di una revisione dell’operato del Ministero sono Enzo Mengoni, Presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Maurizio Tritarelli, Presidente Cna Macerata.

 

Entrando nei dettagli della questione, la legge in materia di revoca dell’agevolazione Zfu prevede che “la perdita di uno o più requisiti previsti per l’ammissione e la fruizione delle agevolazioni determina l’incompatibilità con le agevolazioni ricevute sin dal momento del verificarsi della perdita del requisito” e in particolare “nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti e ne abbia dato tempestiva comunicazione, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito”. 

 

La prassi finora tenuta dalle imprese in caso di cessazione è stata la comunicazione “tempestiva” della data di cessazione e la compensazione dei crediti residui ZFU dei debiti maturati per competenza alla data di cessazione (esempio, l’impresa cessa al 31/12/2020, l’impresa compensa i debiti relativi al 2020 con il credito ZFU anche se gli adempimenti effettivi saranno in sede di dichiarazioni fiscali e quindi alla scadenza fiscale giugno /luglio 2021).

«Questo comportamento – spiegano Mengoni e Tritarelli – è stato avallato dalle precedenti gestioni del MISE, che in effetti hanno richiesto la giustificazione di crediti utilizzati post data di cessazione e, se riferiti (mediante produzione del cassetto fiscale e degli F24) ad imposte relative all’anno di cessazione, sono state compensate, procedendo alla revoca del residuo. Attualmente, invece, l’orientamento del MISE è di rispettare il tenore letterale della legge, chiudendo le compensazioni e revocando il credito immediatamente alla data di cessazione, non tenendo conto dei successivi utilizzi per imposte maturate. Quest’ultimo orientamento ci pare restrittivo e nocivo per le imprese, dettato da un’interpretazione alquanto letterale della norma, nonché in contraddizione con quanto operato in precedenza. Si chiede pertanto una revisione dell’operato e una maggior apertura ad un comportamento allineato dalla prassi fiscale«.


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