di Alessandra Pierini
«Comportamento illegittimo della Regione nella nomina del direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione». A dirlo è una sentenza della Corte d’appello di Ancona che conferma quella precedente del tribunale di Ancona (Giudice del lavoro).
La nomina risale al 28 febbraio 2022 quando la Regione nominò un ingegnere direttore dell’ufficio in seguito ad una procedura comparativa. Tra i concorrenti che parteciparono c’era anche un dirigente regionale di ruolo, il quale si è rivolto al Tribunale di Ancona perché riteneva che la Regione avesse sottovalutato i suoi requisiti a vantaggio di quelli del soggetto estraneo all’amministrazione regionale. Il suo ricorso è stato accolto il 19 dicembre 2022 quando la Regione fu anche condannata al pagamento in favore del dirigente escluso di una somma pari al 5% della sua retribuzione di posizione per tutto il periodo di durata dell’incarico di direzione dell’ufficio speciale della ricostruzione, oltre agli interessi, alla rivalutazione e alle spese legali.
L’ingegnere nominato è però rimasto al suo posto e la Regione ha presentato un ricorso alla Corte d’Appello di Ancona il ricorrente. Ancora una volta però, il 28 marzo, il giudice si è espresso a favore di quest’ultimo e ha sottolineato che «era uno dei quattro dirigenti regionali a concorrere per il conferimento dell’incarico e che, secondo quanto prospettato dalla stessa Regione, la valutazione del suo curriculum avrebbe dovuto essere effettuata prima di quella dei soggetti esterni all’amministrazione e privi di qualifica dirigenziale. Ritiene il collegio che la Regione abbia violato le norme dell’avviso di selezione che, in base a quanto prevede la legge imponeva la valutazione comparativa dei curricula e una correlata motivazione nella proposta di conferimento, nonché i canoni di correttezza e buona fede, in quanto ha conferito l’incarico senza una plausibile motivazione a un candidato sprovvisto dei requisiti posti dalla legge e dall’avviso di selezione, con ciò rendendosi artefice di un comportamento illegittimo. La Regione va dunque condannata, in presenza di una evidente perdita di chances dell’appellante, a risarcire i danni patrimoniali».
La Corte d’Appello ha quindi riscontrato l’illegittimità della nomina e la condanna della Regione ma il giudice non ha la potestà di annullare la delibera e il contratto in essere, ed ha così riconosciuto al ricorrente solo un indennizzo materiale. Ora naturalmente la palla ripassa all’ente che dovrà prendere atto dell’iter descritto come illegittimo ed agire di conseguenza.
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