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«La recente ordinanza della Cassazione sull’obbligo di omologazione degli autovelox»

L'ANALISI di Giuseppe Fedeli riguardo le normative del codice della strada, in particolare quelle che disciplinano il posizionamento e l'omologazione degli autovelox

Giuseppe Fedeli

di Giuseppe Fedeli*

«Nella intelaiatura del codice della strada -vale a dire il complesso delle regole, che disciplinano quei comportamenti che l’utente virtuoso deve tenere, per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità- si stanno accavallando norme su norme, la cui tecnica di redazione è spesso deficitaria, farraginosa, oscura. Ci si trova così molto spesso irretiti in un ginepraio di precetti, da cui è difficile districarsi. Il testo delle leggi usa, addirittura, non infrequentemente un tecniloquio incongruo, sì che talune norme si elidono l’una con l’altra, quelle di rango secondario collidono con quelle di rango primario (quando va bene, perché talvolta viene accordata “priorità ” gerarchica-sic!-alle prime).

L’assist per parlare di tali problematiche lo dà l’ultimo arresto degli Ermellini sulla necessità della omologazione, in particolare, degli Autovelox. Così la Corte di legittimità (ordinanza n° 10505/2024, che sostiene che le multe per eccesso di velocità effettuate tramite autovelox non omologati sono da considerarsi nulle), di cui trascriviamo uno stralcio: “L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.” (così in motivazione). Di converso, si obietta, l’ordinanza della Suprema Corte sconta un “nesso” non lineare, dacché ci sono già gli strumenti “traslitterati” in norme dal legislatore, tali per cui le strumentazioni varie obbediscono a quel minimum di sicurezza e di garanzia quanto al loro funzionamento (taratura periodica, approvazione,…). Sicché questo dictum del Palazzaccio, che ha messo in subbuglio i comandi di Polizia Stradale presenti nel territorio nazionale, disorienta l’interprete, facendo sorgere in chi è preposto alla tutela di tali presidî normativi più di un legittimo dubbio, in quanto gioca sulla “ambivalenza” terminologica (per chi ce la voglia vedere) fra approvazione e omologazione in punto alla conformità  delle apposite apparecchiature di rilevamento della velocità a specifici standard tecnici e legali.
Soddisfazione- superfluo dirlo- tra gli utenti della strada, e con essi le associazione dei consumatori: per un traguardo che, tuttavia, non sembra essere così sicuro: sarà la lettura accorta della parte motiva dell’ordinanza in commento da parte dei giudici, attraverso il coordinamento delle varie norme di riferimento e la stratificazione nel tempo di pronunce in materia, a decidere su un argomento ostico (per non dire aporetico) quant’altri mai».

*giudice


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