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La figura giuridica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

La figura giuridica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione rappresenta un obbligo di legge, nel senso che deve essere presente in tutte le aziende, in base a quanto indicato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, vale a dire il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Il datore di lavoro è l’unico soggetto che ha il titolo per procedere con la nomina del responsabile, e non può delegare questo compito a nessun altro. Il responsabile può essere interno o esterno: nel primo caso si tratta di una figura interna all’azienda, mentre nel secondo caso è un professionista esterno

(foto da Optimamente srl) Licenza del file qui

La figura giuridica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione rappresenta un obbligo di legge, nel senso che deve essere presente in tutte le aziende, in base a quanto indicato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, vale a dire il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Il datore di lavoro è l’unico soggetto che ha il titolo per procedere con la nomina del responsabile, e non può delegare questo compito a nessun altro. Il responsabile può essere interno o esterno: nel primo caso si tratta di una figura interna all’azienda, mentre nel secondo caso è un professionista esterno.

Chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il compito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, appunto, quello di coordinare il servizio relativo alla protezione e alla prevenzione dei rischi. Egli, in sostanza, riceve dal datore di lavoro il compito di coordinare l’insieme dei sistemi, delle persone, dei mezzi interni e dei mezzi esterni all’azienda che servono per l’attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali che si possono concretizzare nel contesto di lavoro. La formazione l’aggiornamento rspp sono obbligatori per legge e disciplinati dalle normative vigenti.

Come si fa ad essere nominati responsabili del servizio di prevenzione e protezione

Per poter assumere l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, occorre essere in possesso di un titolo di studio pari almeno al diploma di istruzione secondaria. In mancanza di tale titolo, occorre almeno già aver avuto esperienza, per non meno di sei mesi, in qualità di responsabile. È indispensabile poi essere in possesso di un attestato di frequenza ai corsi di formazione; il corso di aggiornamento deve essere affrontato una volta ogni cinque anni, e ha una durata variabile in base al livello di rischio che caratterizza l’azienda.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Come si è detto in precedenza, per il datore di lavoro la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un obbligo da cui non si può derogare; egli, dunque, non può decidere di affidare tale mansione a un collaboratore o al dirigente. Nel caso in cui il datore di lavoro non proceda con la nomina, la responsabilità di tale mancanza ricade sul legale rappresentante della società, il quale è dal punto di vista penale il soggetto responsabile dell’assenza di tale figura in azienda. in base al D. Lgs. n. 81 del 2008, può diventare responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente interno che un consulente esterno; tuttavia, il datore di lavoro può anche decidere di mantenere l’incarico per sé. I requisiti da rispettare rimangono comunque gli stessi, inclusi quelli relativi al corso di formazione e al corso di aggiornamento.

Quanti responsabili del servizio di prevenzione e protezione ci devono essere in un’azienda

In base agli obblighi di legge, in un’azienda è obbligatoria la presenza di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in modo che la politica aziendale di igiene e sicurezza sul lavoro sia realmente efficace, coerente e unica. Il datore di lavoro può assumere il ruolo solo nel caso di aziende industriali, artigiane, zootecniche o agricole con non più di 30 addetti, di aziende della pesca con non più di 20 addetti e di aziende di altro tipo con non più di 200 addetti. La formazione si articola in un modulo comune della durata di 28 ore e in un ulteriore modulo di 48 ore a cui si possono aggiungere 12 o 16 ore di specializzazione a seconda del settore a cui appartiene l’azienda; c’è, infine, un terzo modulo della durata di 24 ore.

I corsi di aggiornamento

Per ciò che riguarda i corsi di aggiornamento, essi devono essere frequentati – in base agli obblighi di legge – una volta ogni cinque anni. La durata varia da un minimo di 6 a un massimo di 14 ore a seconda del codice di rischio Ateco nel caso in cui il ruolo venga rivestito dal datore di lavoro; è di 40 ore, invece, per i responsabili interni o esterni.

(articolo promo-redazionale)


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