Steat, indennità ferie da pagare. Esulta la Usb ma la società puntualizza: «Sentenza su periodo precedente a questo cda, faremo appello»

SENTENZA - «Indennità da retribuire nei giorni di ferie - il Tribunale dà ragione ai lavoratori Steat Spa». Esulta la Usb Ascoli Piceno: «Grande vittoria, la prima nelle Marche». Ma la Steat, con il suo presidente Remigio Ceroni frena: «E' una sentenza che si riferisce a un periodo pregresso rispetto a questo CdA. Noi, dal 2022 abbiamo sempre provveduto a pagare tutto quanto spettava ai nostri operatori tuttavia ci sorprende perché, stando ai calcoli dei nostri consulenti, quanto liquidato risulta eccessivo. Quindi proporremo appello alla sentenza che riguarda una questione di carattere nazionale e che arriva in un momento in cui sono in corso delle trattative per arrivare a una soluzione condivisa».

«Indennità da retribuire nei giorni di ferie – il Tribunale dà ragione ai lavoratori Steat Spa». Esulta la Usb Ascoli Piceno: «Grande vittoria, la prima nelle Marche». Ma la Steat, con il suo presidente Remigio Ceroni frena: «E’ una sentenza che si riferisce a un periodo pregresso rispetto a questo CdA. Noi, dal 2022 abbiamo sempre provveduto a pagare tutto quanto spettava ai nostri operatori tuttavia ci sorprende perché, stando ai calcoli dei nostri consulenti, quanto liquidato risulta eccessivo. Quindi proporremo appello alla sentenza che riguarda una questione di carattere nazionale e che arriva in un momento in cui sono in corso delle trattative per arrivare a una soluzione condivisa».

Stando a quanto riferisce la Usb, la sentenza del Tribunale di Fermo dell’11 marzo, che «statuisce che la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti normalmente percepite durante i periodi di lavoro, è la prima importante pronuncia nel territorio marchigiano che interessa in particolare tutto il settore delle società a capitale interamente pubblico ed affidatarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale».

«In particolare nel caso affrontato dal tribunale fermano, si dichiara il diritto di alcuni dipendenti della Steat Spa conducenti di autobus, iscritti all’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato e difesi dall’avvocato Giuseppe Camaioni del Foro di Ascoli Piceno, all’inserimento delle voci indennità di guida, indennità di turno, indennità agente unico, indennità per prestazione domenicale, indennità presenza, diaria al 9%, diaria al 15%, indennità agente di movimento, indennità di trasferta, maggiorazione per lavoro festivo e per festività nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie. Gli emolumenti richiesti sono stati percepiti con netta continuità e in modo non occasionale e vanno inclusi nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legati intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alla maggiorazione per lavoro festivo e per le festività non godute. La normativa euro-unitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e quindi dal Tribunale di Fermo, è finalizzata ad assicurare che il lavoratore in occasione delle ferie, per ciò che concerne il salario, sia messo in una situazione analoga a quella dei periodi di lavoro, con mantenimento della retribuzione che percepisce durante il lavoro. In sintesi, durante le ferie annuali retribuite deve essere mantenuta la retribuzione, una cui diminuzione sarebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare effettivamente il diritto alle ferie. Il Tribunale di Fermo, ha rigettato anche l’eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dalla Steat spa rilevando che, anche nel caso di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze delle società a capitale interamente pubblico ed affidatarie di un servizio pubblico (come il trasporto) il rapporto ha natura privatistica a nulla rilevando il capitale pubblico della società resistente: pertanto il rapporto di lavoro, non è assistito da un regime di stabilità reale piena e quindi, per tutti i diritti maturati successivamente all’entrata in vigore della l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) e per quelli non prescritti a tale data, il termine di prescrizione decorre, stando alla norma, dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società Steat Spa è stata quindi condannata al versamento, in favore dei ricorrenti, degli importi maturati per differenze di retribuzione. Usb Lavoro Privato esprime soddisfazione per l’esito del procedimento giudiziario poiché ai lavoratori è stato riconosciuto quanto loro dovuto, superando il deficitario importo forfettario che la Steat Spa, in corso di causa, aveva offerto ai lavoratori ricorrenti, frutto di un accordo siglato dalle associazioni datoriali marchigiane e alcune sigle sindacali».


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